Tuesday, January 12, 2010

How To Find Best Lewis Structure

Project financing for dummies

The
project financing is a financing transaction in the long term, that is to use a newly established company (so-called SPC, Special Purpose Company) which serves to maintain separate assets from the project proponents of the initiative investment (the so-called "promoters").

The SPC is being financed by equity capital (shares), provided by the promoters and generally should not exceed the amount of 15-20%, 80-85% of the remaining debt financing (bonds) typically obtained from a syndicate of banks. In this way, through the allocation of assets and liabilities at the SPC is possible to maintain a more stretto sull'andamento del progetto. È, inoltre, un modo per proteggere gli interessi dei soci promotori, i quali sono così "schermati" dall'eventuale fallimento del progetto stesso. Lo schema del Project Financing ha riscosso i maggiori successi per quei progetti per loro natura più complessi, quali la realizzazione di centrali elettriche o di nuove attività estrattive, dove alti sono i rischi ambientali, tecnici, politici ed economici. Anche i progetti di ricerca possono beneficiare di questo sistema di finanziamento, dato che i finanziatori in equity potranno garantirsi sulla proprietà della SPC, la quale detiene la titolarità su ogni risultato (brevetti o altro) del progetto di ricerca.

In Italia possiamo parlare di una impostazione diversa da quella classica del Project financing. In altri termini mentre la impostazione classica incardina l'operazione di PF su una equa ripartizione del rischio tra il soggetto promotore (quota di equity o capitale di rischio) e le banche (quota di debt o prestito obbligazionario), in Italia il rischio viene prevalentemente assunto dal soggetto promotore. Questo spiega lo scarso successo in Italia del PF, nonostante la copiosa normativa che procedura la realizzazione delle opere pubbliche. La disciplina positiva del project financing è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge 11 novembre 1998 n. 415, cd. Legge Merloni-ter, con l'obiettivo di contenere la spesa pubblica e fornire una modalità alternativa alla Finanza d'impresa per la realizzazione di opere pubbliche, dove il finanziamento dell'opera con capitale privato è solo parziale. In pratica, la legge del 1998 prevedeva una concessione "speciale" per la costruzione e gestione di un'opera pubblica a favore del soggetto che la realizza su terreno di proprietà pubblica; il terreno viene dato in concessione d’uso oppure in diritto di superficie. In cambio del terreno e degli utili di gestione, il soggetto privato si accolla le spese di realizzazione. La norma del 1998 prevedeva anche che, nel caso in cui la gestione dell’opera fosse particolarmente onerosa, il Comune poteva contribuire alla sua realizzazione: detto contributo veniva concesso a fronte di un controllo da parte dell’Ente Pubblico sulle tariffe praticate all’utenza (con la riforma del 2002, questa clausola è stata abrogata, per cui di fatto le tariffe sono libere). Alla legge n. 415/1998 ha fatto seguito la legge 1º agosto 2002 n. 166 (cd. legge Merloni-quater), che ha ampliato il numero dei potenziali soggetti promotori (includendovi le Camere di commercio e le fondazioni bancarie ed ha abolito il limite temporale di durata della concessione. Le novità introdotte dalla successiva legge 18 aprile 2005 (cd. Legge comunitaria 2004) riguardano sostanzialmente il contenuto dell'avviso pubblico che le Amministrazioni committenti sono tenute a pubblicare per indicare quali opere possono realizzarsi con capitali privati. Nel 2004, infatti, il legislatore nazionale ha dovuto adeguarsi alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella procedura d'infrazione n. 2001/2182, con cui si contestavano all'Italia alcune difformità della legislazione nazionale con quella comunitaria in materia di appalti pubblici. Da ultimo, il Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006, in vigore dal 1º luglio 2006), ha riunito in un unico corpo le disposizioni sulla contrattazione pubblica e, negli articoli da 153 a 160 ha riscritto la disciplina nazionale del project financing, abrogando tutte le leggi precedenti. Tuttavia la sostanza della disciplina è rimasta pressoché identica.

L'individuazione delle varie fasi della procedura è frutto dell'opera di giuristi e della giurisprudenza soprattutto del Council of State. In this regard, we point you to ex multis two rulings, both the Fifth Chamber of the Supreme Administrative forum, which takes care of the legal institution under consideration: one in 2004 and another in 2005.


The procedure for project financing provides a summary of three phases: design, construction and management.
preliminary stage. The government (state and non-state) must be published periodically during the three-year program, a notice indicating which public works program shall be pursued with private capital, as capable of economic management. In this phase, therefore, stand out as public works resources can be made wholly or partly borne by the promoters. By June 30 of each year, those "promoters" to present proposals for contracting public works or works of public utility incorporated in the three-year planning, programming tools or formally approved by the contracting authority on the basis of legislation force, through concession contracts. The Administration then four months to carry out a feasibility assessment of the proposal, taking into account the quality of the work, production times, and fees that apply to the subject contractor to manage the work itself, the law also empowered the Administration to agree with the developer changes to the proposal to maintain the financial equilibrium of the three-year program.
stage race. Once evaluated the proposals received and prepared the final draft, the Administration identifies those competitors with the developer through a public tender (usually the case of private treaty) to select the two best offers, with the base bid draft submitted by the promoter and examining all the bids received and comparing them with the proposal of the promoter. After this phase, the administration embarked on a process negotiated between the developer and the two competitors results winners of the competition, it comes to so chooses, according to the criterion of the most economically advantageous tender. However, there is no law to clarify that 166/2002 recognized in favor of a promoter OF AWARD sort of right of first refusal for the procedure: in practice, if the outcome of a negotiated procedure subject competitor should submit a better offer than that of the promoter, the latter may always bring their proposal to the (other party) considered more convenient by the Administration, so winning in any case, the project financing.
phase of construction and management. The tender for the award di una concessione per project financing deve prevedere la facoltà dell’aggiudicatario della concessione di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. La società di progetto, al di fuori di meccanismi di approvazione o autorizzazione, diventa a tutti gli effetti concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione dell’aggiudicatario. Questa è una importante anomalia rispetto al PF classico. Nel PF classico, la società di progetto non ha un bilancio proprio, ma il suo bilancio deriva solo dai propri costi e dai cash flow del progetto.

La durata della concessione deve remunerare la quota di capitale privato investita, dei canoni di concessione the state, and adequate profitability. The ownership of the work carried out, usually (but not always) is the government. The current legislation provides for a separation between ownership and management, but public ownership can then be privatized, in particular through the sale at the same dealer who already holds the management. Each year, the individual pays a concession fee (a percentage of sales) to the owner of the work. The time of grant shall commence on the date specified in the project for completion of the work. In case of delays, it reduces time to repay (pay back) the investment and the probability of cost recovery and economic returns. This dovrebbe spingere il privato ad una stima plausibile di tempi e costi in fase progettuale (senza significativi ritocchi-moltiplicazioni successive) e a concludere poi i lavori nel rispetto degli oneri e delle scadenze calcolate. Scaduta la concessione, l'ente pubblico può assumere la gestione diretta dell'opera o indire un'altra gara d'appalto per rinnovare la concessione, oppure trasferire la proprietà al concessionario.

Tra gli attori nel progetto si annoverano:

* Il promotore: colui che dà forma all'idea e la guida nel percorso di formulazione fino a diventare progetto. Vi possono essere anche più promotori (come avviene solitamente).
* Il developer: il soggetto scelto tra i promotori che cura le analisi di primo livello sulla fattibilità del progetto. Egli predisporrà una pianificazione delle attività scandendo i tempi ed evidenziando le criticità e redigendo il budget dei costi di sviluppo.
* Il finanziatore: è il consulente finanziario del progetto, che ha il compito di validare nei confronti degli investitori il business plan. Può avere il ruolo di advisor o affidarlo ad altri, egli dovrà organizzare l'intero pacchetto finanziario.
* La società di progetto: alla quale viene assegnato il compito dell'esecuzione del progetto.

Un fattore di criticità è il mantenimento del budget in quanto i costi sono una delle cause più frequenti di insuccesso del project financing.

(estratto da Wikipedia e riadattato nella forma)